Documento Valutazione Rischi
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Descrizione


La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo indelegabile del datore di lavoro (come specificato all’articolo 17 del D.Lgs. 81/08) ed ha l’obiettivo di individuare e, quindi, documentare (con la redazione del DVR), tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.

Entrata in Vigore

20 Agosto 2009

Adempimenti

Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). E nel caso di attività affidate a ditte esterne da parte dell'azienda madre si deve redigere il Documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
( Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, deve essere allegato entro tale ultima data)

Soggetti Coinvolti

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. (le categorie particolarmente pericolose tipo: aziende fuochi d’artificio, cantieri temporanei o mobili, centrali termoelettriche ecc… non rientrano ma seguono la normativa specifica).
In particolare per datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori è possibile l’autocertificazione fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012. (è consigliato però procedere lo stesso alla stesura del DVR).

Sanzioni



Il Datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 mancata valutazione dei rischi.
In generale è punito con arresto o ammende e secondo le trascuratezze commesse.
Inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave e, l’accertamento della reiterazione può comportare la “sospensione dell’attività imprenditoriale”.